Come da ultimo confermato dalla Corte d’Appello di Genova con ordinanza del 22/10/2020, non può essere accolta la domanda ex art. 283 c.p.c. di sospensione dell’efficacia esecutiva della pronuncia del giudice di prime cure (Tribunale di Savona) con cui è stato revocato un contratto di locazione avente ad oggetto l’immobile già pignorato dal creditore, in quanto trattandosi di accertamento negativo, (la pronuncia di primo grado) non può essere posta in esecuzione.
La conseguenza immediata della suddetta decisione è stata la sospensione della connessa procedura esecutiva immobiliare ex art. 623 c.p.c..
Il caso.
Nel corso di una procedura esecutiva immobiliare, il creditore procedente chiede ed ottiene dal giudice dell’esecuzione la sospensione del giudizio per promuoverne un altro, avente ad oggetto l’azione revocatoria del contratto di locazione dell’immobile pignorato.
La procedura esecutiva viene sospesa dopo che già due esperimenti di vendita erano andati deserti.
Il Tribunale di Savona accoglie la domanda – promossa ex art. 702 bis c.p.c. – pronunciando l’inefficacia del contratto di locazione in parola nei confronti del creditore (procedente) che aveva agito in giudizio.
Il debitore, tuttavia, appella l’ordinanza de qua, chiedendo anche la sospensione della stessa ex art. 283 c.p.c.. Come già anticipato, la Corte di Appello di Genova rigetta la detta richiesta perché l’ordinanza impugnata è di mero accertamento negativo, quindi non può essere posta in esecuzione.
Malgrado la detta pronuncia, il creditore procedente riassume la procedura esecutiva, chiedendo che il Giudice ordini nuovamente la prosecuzione delle vendite e la liberazione dell’immobile.
Il giudice dell’esecuzione, tuttavia, non ha potuto accogliere le richieste del creditore procedente, in quanto la liberazione dell’immobile è impossibile, atteso che la Corte d’Appello ha dichiarato che la pronuncia di primo grado non può essere portata in esecuzione, perché di accertamento negativo; dunque, su richiesta del debitore, ha sospeso la procedura ex art. 623 c.p.c., sino – per il momento – alla prossima udienza del giudizio di appello (2022).
Il commento.
Entrambe le pronunce sopra riportate recepiscono il consolidato orientamento giurisprudenziale, per cui una sentenza di accertamento (positivo o negativo che sia) può essere posta in esecuzione, solo se passata in giudicato. Nel caso di specie, pertanto, il giudice dell’esecuzione è stato costretto a sospendere nuovamente la procedura esecutiva, in quanto sino alla fine del giudizio di appello, gli effetti della pronuncia di primo grado non potranno mai dispiegarsi sulle successive vendite; per buona pace del conduttore dell’immobile pignorato, che potrà continuare il suo rapporto locatizio con il debitore.
Avv. Igino Cappelli