Cosa dice realmente l’ordinanza n. 10686/2023 della Corte di Cassazione? Proverò a spiegarmi con termini di uso comune.

Premetto che, nonostante i titoli “accattivanti” di alcuni siti specializzati, in realtà tale pronuncia ha inciso ben poco rispetto a quanto già era in uso prima per gli operatori del diritto.

Il tema riguarda la scelta tra il risarcimento in forma specifica (cioè la riparazione del veicolo) e il risarcimento per equivalente (ossia il pagamento di una somma corrispondente al valore del bene prima dell’incidente).

La legge di riferimento.

L’art. 2058 del Codice Civile stabilisce che chi subisce un danno ha diritto alla reintegrazione in forma specifica, salvo che questa risulti “eccessivamente onerosa” per il debitore (ossia per chi deve pagare il risarcimento). Se il costo della riparazione è molto più alto del valore del veicolo prima dell’incidente, il risarcimento può avvenire per equivalente.

La decisione della Cassazione

Ai fini dell’applicazione dell’art. 2058, comma 2, c.c., la verifica relativa all’eccessiva onerosità non può basarsi soltanto sull’entità dei costi, dovendosi valutare, altresì, se la reintegrazione in forma specifica comporti o meno una locupletazione per il danneggiato (ossia un ingiustificato arricchimento), tale da superare la finalità risarcitoria che le è propria e da rendere ingiustificata la condanna del debitore a una prestazione che ecceda notevolmente il valore di mercato del bene danneggiato; laddove, peraltro, il danneggiato decida – com’è suo diritto – di procedere alla riparazione anziché alla sostituzione del mezzo danneggiato, non risulta giustificato, traducendosi in una indebita locupletazione per il responsabile, il mancato riconoscimento di tutte le voci di danno che competerebbero in caso di rottamazione e sostituzione del veicolo.

Cosa significa?

Se la riparazione non porta a un vantaggio economico ingiustificato per chi ha subito il danno, allora il risarcimento in forma specifica non può essere negato. Inoltre, la Cassazione ha chiarito che anche in caso di risarcimento per equivalente, il danneggiato ha comunque diritto a tutte le voci di danno che avrebbe ottenuto in caso di rottamazione e sostituzione del veicolo, come le spese di demolizione, il bollo non goduto, le spese di immatricolazione e il fermo tecnico.

Nella pratica?

Nella pratica, funziona così: se il veicolo ante sinistro valeva 5.000 euro ed è talmente malridotto che per ripararlo ci vogliono 9.000 euro, è più probabile che venga liquidato il valore ante-sinistro unitamente a tutte le altre voci di danno che ci vorrebbero per la rottamazione e la sostituzione del veicolo (che ipotizziamo in 1.000/1.500 euro) piuttosto che il costo delle riparazioni, sebbene l’ultima parola spetta al giudice.

Ma facciamo un altro esempio: se il costo delle riparazioni ammonta a 6.000 euro e l’assicurazione ne offre 5.000, a mio parere non varrebbe la pena affrontare una causa per la differenza e sottoporsi comunque all’alea del giudizio.

Conclusioni

In conclusione, dagli esempi pratici risulta evidente che, salvo rari casi, è molto più probabile che venga liquidato il valore ante sinistro (oltre le spese per la rottamazione e sostituzione del mezzo) piuttosto che il risarcimento pari alla somma delle riparazioni.

Avv. Igino Cappelli

 

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