La cessione del quinto dello stipendio o della pensione è tra i contratti di finanziamento al consumatore più diffusi in Italia. Spesso accade che un finanziamento venga estinto anticipatamente mediante un altro.

In questo caso, non sempre il consumatore è a conoscenza che ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto; non sempre, inoltre, gli viene rimborsato il relativo importo dall’ente erogante o dall’intermediario.

L’ammontare di tale importo non è preventivamente calcolabile, ma qui basti sapere che i contratti di finanziamento con cessione del quinto prevedono costi accessori piuttosto alti rispetto ad altri tipi di finanziamento, a parità di importo.

Il comma 1 dell’art. 125 sexies T.U.B. prevede che “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte.”.

Il significato di “interessi dovuti per la vita residua del contratto” è di immediata comprensione; di maggiore complessità, invece, è il significato di “tutti i costi compresi nel costo totale del credito”.

I costi di un finanziamento si distinguono in costi c.d. recurring e costi c.d. up-front.

I primi sono legati alla durata del finanziamento (come, ad esempio, le spese di prelievo mensile della rata o il costo mensile della polizza vita etc.), mentre i secondi non sono connessi alla durata del finanziamento, ma attengono alla fase genetica del contratto, come, ad esempio, quelli dovuti per l’istruttoria e/o i costi di intermediazione.

Il consumatore potrà richiedere la restituzione di quanto indebitamente versato sia in via stragiudiziale, che rivolgendosi all’Arbitro Bancario Finanziario oppure al Giudice Ordinario.