La dimissione anticipata di un paziente dal pronto soccorso, in assenza delle dovute precauzioni previste dalle linee guida mediche, può configurare una responsabilità penale del medico per colpa omissiva, soprattutto se il decesso poteva essere evitato con un’adeguata osservazione in ospedale.
La Decisione della Cassazione
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 41173/2024, ha chiarito che l’inosservanza delle linee guida da parte del personale sanitario può costituire un nesso causale tra la condotta omissiva e l’evento nefasto verificatosi successivamente. Nel caso di specie, il medico non aveva rispettato le procedure previste per prevenire un infarto, dimettendo un paziente che presentava sintomi preoccupanti, sebbene non univoci.
Il Caso
Un uomo si era recato al pronto soccorso lamentando un forte dolore toracico oppressivo. Nonostante l’evidenza di alcuni valori alterati, il paziente era stato dimesso rapidamente e purtroppo deceduto a casa dopo solo sei ore. Il medico imputato aveva sostenuto che i sintomi presentati dal paziente non indicavano necessariamente un infarto in corso, ma la Corte ha ritenuto che l’alterazione, seppur lieve, della proteina troponina doveva essere interpretata come un segnale di possibile rischio cardiaco.
Linee guida e obbligo di cautela
Le linee guida scientifiche prevedono che, in presenza di alterazioni della troponina, il paziente debba essere tenuto sotto osservazione e sottoposto a ulteriori esami nel tempo. In questo caso, il medico avrebbe dovuto ripetere l’esame del sangue dopo tre ore per monitorare l’andamento del valore della troponina, come previsto dalle regole di buona pratica clinica. La decisione di dimettere il paziente, senza ulteriori accertamenti, ha rappresentato una violazione delle norme di cautela e ha determinato la responsabilità penale per colpa medica.
Il Ruolo del sovraffollamento
L’imputato ha inoltre sostenuto che il sovraffollamento del pronto soccorso rendeva difficile una corretta gestione del paziente. Tuttavia, i giudici hanno ritenuto che questo non possa costituire una giustificazione sufficiente per non applicare le misure precauzionali previste dalle linee guida.
Il nesso causale e la prescrizione
La Corte ha ribadito che il nesso causale tra la condotta omissiva del medico e il decesso è evidente. Sebbene il ricorrente avesse rinunciato alla prescrizione per ottenere un pieno proscioglimento nel merito, i giudici hanno confermato che la presenza di altre patologie croniche, come l’ipertensione, avrebbe dovuto spingere il medico a seguire scrupolosamente le regole di cautela. Di conseguenza, la richiesta di rivalutazione della responsabilità non ha trovato fondamento sufficiente per mettere in discussione la condanna.
Conclusioni
Il caso mette in luce l’importanza di seguire le linee guida cliniche per evitare gravi conseguenze per i pazienti. La responsabilità del medico non può essere esclusa quando l’omissione di una condotta precauzionale, prescritta dalla comunità scientifica, contribuisce direttamente al verificarsi di un evento tragico che poteva essere prevenuto.
Avv. Igino Cappelli