Partire per un viaggio, sia esso una crociera o un volo internazionale, è sempre un’esperienza attesa con entusiasmo. Tuttavia, eventi come lo smarrimento o il ritardo nella consegna del bagaglio possono trasformare una vacanza da sogno in un incubo, compromettendo il piacere e la serenità del viaggio. In questi casi, il viaggiatore può avere diritto a un risarcimento per il danno subito, ma tale diritto non è automatico e dipende da specifiche condizioni. Vediamo due recenti pronunce della giurisprudenza italiana che chiariscono meglio questi aspetti.
Il caso del bagaglio smarrito: la sentenza del TDAribunale di Siracusa
Un caso significativo è stato esaminato dal Tribunale di Siracusa (Sez. II, Sentenza, 15 febbraio 2024, n. 356), dove un viaggiatore, durante una crociera, aveva acquistato un servizio di spedizione del bagaglio con ritiro e riconsegna a bordo della nave. Sfortunatamente, il bagaglio non è mai arrivato a destinazione, costringendo il passeggero a sostenere spese per acquistare vestiti e beni di prima necessità.
Il Tribunale ha accolto la domanda di risarcimento per il danno da “vacanza rovinata”, ma ha rigettato la richiesta di rimborso delle spese sostenute per l’acquisto dei beni necessari. La decisione si è basata sull’articolo 46 del Codice del Turismo, il quale prevede che il risarcimento per danno da vacanza rovinata è limitato ai casi di inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni che non siano di scarsa importanza, collegandosi così all’articolo 1455 c.c. In pratica, il diritto al risarcimento sorge solo se il danno supera una soglia di gravità tale da rendere il pregiudizio significativo e meritevole di tutela.
Ritardo nella consegna del bagaglio: la decisione della suprema corte
Un altro caso rilevante è stato affrontato dalla Suprema Corte (Cass. civ., Sez. III, ordinanza, 1 marzo 2024, n. 5572), dove due sposi, durante il loro viaggio di nozze, hanno subito un ritardo di due giorni nella consegna del bagaglio imbarcato su un volo internazionale. Gli sposi hanno chiesto un risarcimento per il danno da vacanza rovinata, sostenendo che il ritardo abbia compromesso gravemente un’occasione unica e irripetibile come il viaggio di nozze.
Il Tribunale ha riconosciuto il risarcimento solo per i beni acquistati, come creme solari e costumi, ritenuti necessari per l’inizio della vacanza al mare. La Suprema Corte ha confermato questa decisione, rigettando la richiesta di risarcimento per il danno morale da vacanza rovinata. La Corte ha sottolineato che, in base all’articolo 2729 c.c., il risarcimento per danno da vacanza rovinata richiede una verifica della gravità della lesione e della serietà del pregiudizio subito, elementi che devono essere valutati nel loro complesso dal giudice di merito.
Conclusioni: quali sono le condizioni per ottenere un risarcimento?
Le sentenze analizzate mostrano chiaramente che, sebbene lo smarrimento o il ritardo nella consegna del bagaglio possano causare disagio e compromettere l’esperienza di una vacanza, il risarcimento per danno da vacanza rovinata non viene concesso automaticamente. È necessario che il danno sia significativo e superi una certa soglia di gravità. Per ottenere un risarcimento, il viaggiatore deve dimostrare che l’inadempimento del servizio ha avuto un impatto rilevante e documentare adeguatamente le spese sostenute.
Queste decisioni evidenziano l’importanza di comprendere i propri diritti e le specifiche condizioni che rendono risarcibile un danno da vacanza rovinata. La giurisprudenza italiana, attraverso il richiamo a normative specifiche e alla valutazione del giudice di merito, tende a bilanciare gli interessi delle parti, riconoscendo il risarcimento solo quando il pregiudizio è tale da giustificare una tutela effettiva.
Avv. Igino Cappelli