Durante i viaggi estivi, nonostante una pianificazione accurata, possono verificarsi disservizi che compromettono l’esperienza del turista. Tra i problemi più comuni ci sono la perdita dei bagagli, l’assegnazione di alloggi

diversi da quelli prenotati o la scoperta che la destinazione non corrisponde alle aspettative. In questi casi, i viaggiatori possono subire danni materiali e morali, noti come “danni da vacanza rovinata”. La normativa di riferimento per la tutela dei diritti dei consumatori in questi casi è il decreto legislativo 62/2018, che attua la direttiva europea 2015/2302 sui pacchetti turistici e servizi collegati, modificando il Codice del turismo.

Chi è responsabile in cas

o di disservizi?

Nell’acquisto di un pacchetto turistico, le figure principali coinvolte sono il viaggiatore (turista), l’organizzatore (tour operator) e il venditore (agenzia di viaggi). L’agenzia di viaggi funge da intermediario, curando sia l’acquisto per conto del cliente che la vendita per conto del tour operator. In questo ruolo, l’agenzia assicura la conclusione del contratto tra il cliente e il tour operator, con conseguente trasferimento diretto dei diritti e doveri tra queste due parti.

Il tour operator, responsabile dell’organizzazione del viaggio, può avvalersi di servizi forniti da terzi, come compagnie aeree o agenzie di noleggio auto. In caso di inadempienze da parte di questi terzi, la responsabilità ricade comunque sul tour operator nei confronti del turista.

Risarcimento dei danni

Un viaggio andato male può comportare un doppio tipo di risarcimento: uno di natura patrimoniale, che include il rimborso per il viaggio non goduto e le spese sostenute a causa del disservizio, e uno di natura non patrimoniale, relativo al danno da vacanza rovinata. Quest’ultimo si riferisce al disagio psicologico derivante dalla mancata realizzazione della finalità turistica, ovvero al mancato godimento del periodo di riposo o svago atteso.

Responsabilità delle agenzie e dei tour operator

La normativa attuale distingue le responsabilità tra agenzia di viaggi e tour operator, non prevedendo più una responsabilità solidale. L’agenzia può essere ritenuta responsabile per la violazione di obblighi informativi o per una scelta non oculata dell’organizzatore. Ad esempio, è stato riconosciuto il danno da vacanza rovinata quando la qualità dei servizi offerti dall’hotel non corrispondeva a quella descritta nel catalogo.

D’altro canto, il tour operator può essere chiamato a rispondere per la mancata erogazione dei servizi promessi o per la qualità inferiore degli stessi rispetto a quanto offerto. La responsabilità del tour operator è generalmente di natura contrattuale, secondo quanto previsto dall’articolo 1218 del Codice civile. Tuttavia, l’articolo 46 del Codice del turismo prevede che, in caso di grave violazione degli obbligh

i contrattuali, il turista possa richiedere anche il risarcimento per danni non patrimoniali.

Casi di risarcimento riconosciuti

I tribunali hanno riconosciuto il danno da vacanza rovinata in diverse circostanze, come la perdita del bagaglio, aggressioni subite all’interno del villaggio turistico, discrepanze tra la descrizione della struttura e la realtà, condizioni ambientali non adeguate (come spiagge sporche o mari inquinati), e l’uso di materiali promozionali non veritieri. Anche la mancata informazione su divieti rilevanti per l’attività turistica programmata, come le immersioni subacquee, può dare diritto a un risarcimento.

In conclusione, se la vostra vacanza è stata rovinata da disservizi o inadempienze, è fondamentale conoscere i propri diritti e le responsabilità delle agenzie di viaggio e dei tour operator per ottenere il giusto risarcimento.