La Corte di Appello di Potenza, con ordinanza del 20 gennaio 2023, ha revocato il decreto del Tribunale di Lagonegro di nomina di un curatore speciale per una società in nome collettivo, in quanto, in violazione dell’art. 80 c.p.c., non aveva tenuto conto che, nelle more del giudizio, prima della nomina del curatore speciale, la società aveva nominato un altro amministratore con firma disgiunta, che aveva ratificato l’operato dell’altro amministratore e la condotta processuale della stessa società.
In particolare, il giudice d’appello così motiva la sua decisione: “i presupposti per la nomina del curatore speciale sono, ai sensi dell’art. 78 c.p.c., il fatto che «manca la persona a cui spetta la rappresentanza o l’assistenza» oppure «quando vi è conflitto di interessi col rappresentante» (Cass. n. 25317/2021). La nomina del curatore speciale conferisce a questi una rappresentanza sostanziale nel processo finché subentri colui al quale spetta la rappresentanza o l’assistenza. Tanto trova conferma nel dettato dell’art. 80 co. 2 c.p.c. che contempla la possibilità per il pubblico ministero di provocare, quando occorre, i provvedimenti per la costituzione della normale rappresentanza o assistenza nonché dalla lettera dell’art. 78 co. 1 c.p.c. da cui pure emerge l’indicazione in ordine a poteri solo temporanei e provvisori del curatore speciale. Ciò premesso, attesa la ratifica della condotta difensiva della società, benché sopravvenuta, da parte dell’amministratore con poteri disgiunti, viene meno il presupposto che ha giustificato la nomina del curatore speciale, ovvero il conflitto di interessi intravisto con l’altro amministratore della società stessa; pertanto, assorbita la disamina nel merito in ordine alla sussistenza o meno del conflitto di interessi, la nomina del curatore speciale ha perso il suo presupposto giustificativo in ragione della ratifica suddetta, e va, quindi, revocata. […] Alla luce delle considerazioni che precedono, il reclamo va accolto con correlativa revoca della nomina del curatore speciale disposta col provvedimento impugnato”.
Avv. Igino Cappelli