Il Giudice di Pace di Salerno (su ricorso presentato dal sottoscritto unitamente all’Avv. Maria Santarsenio) è venuto in soccorso ai cittadini contro la “pigrizia” delle forze di polizia. Con la sentenza n. 1579/2018 ha annullato la contravvenzione imputata ad un cittadino che al momento in cui è stato fermato per un controllo stradale, essendo sprovvisto del certificato assicurativo del veicolo che stava conducendo, non si è successivamente presentato presso gli uffici di polizia per esibire il detto certificato. Il Giudice di Pace ha giustamente rilevato che “il Ministero dell’Interno (cui spetta, ai sensi dell’art. 3 comma 11 del C.d.S., il coordinamento delle attività di polizia stradale da chiunque espletate) ha emanato una circolare, la n. 300/A/1/44248/109/16/1 del 12 agosto 2003, allegato tabella 2 (si tratta di un atto avente efficacia vincolante nei confronti di chi svolge attività di rilevazione delle infrazioni al C.d.S.) con la quale, ponendosi il problema del rapporto tra ordine di esibizione e doveri di ricerca d’ufficio delle informazioni necessarie, ha stabilito che la disposizione dell’art. 180, comma 8 C.d.S.deve essere necessariamente correlata con le innovazioni introdotte dalle norme relative all’autocertificazione, e, quindi, può trovare applicazione solo quando l’organo di polizia che ha intimato l’esibizione non sia comunque in grado di verificare, attraverso pubblici registri o altri sistemi, se il documento esista o meno. Nel caso specifico, l’esistenza di copertura assicurativa ben può rilevarsi dalla consultazione di un pubblico registro cui le forze dell’ordine sono collegate telematicamente (nel caso di specie, la banca dati ANIA).
Di conseguenza, il verbale di contravvenzione deve essere annullato.
Avv. Igino Cappelli