Responsabilità civile – responsabilità contrattuale – responsabilità extracontrattuale – risarcimento danni – fauna selvatica – indennizzo – sentenza del Giudice di Pace di Sala Consilina.
Per i danni causati dalla fauna selvatica è responsabile l’ente pubblico a cui appartengono le bestie e che ha i poteri di gestione, di tutela e di controllo di tutte le specie componenti la fauna selvatica.
In questo caso, un branco di lupi scavalcava la recinzione perimetrale di un allevamento di bovini situato all’interno dell’area protetta del Parco ***, e ne uccideva sei.
I lupi sono animali propriamente selvatici.
La legge istitutiva del Parco, L. n. 394 del 06.12.1991, all’art. 3 stabilisce che l’Ente parco è tenuto ad indennizzare i danni provocati dalla fauna selvatica del parco; all’art. 4 aggiunge che il regolamento del parco stabilisce le modalità per la liquidazione e la corresponsione degli indennizzi, da corrispondersi entro novanta giorni dal verificarsi del nocumento; all’art. 7 precisa, infatti, che l’Ente parco provvede ad istituire nel proprio bilancio un apposito capitolo, con dotazione adeguata al prevedibile fabbisogno, per il pagamento di indennizzi e risarcimenti, formulando un apposito programma, con opportune priorità.
In forza del dettato normativo innanzi richiamato, l’Ente parco ha disposto – con delibera del consiglio direttivo n. 24/2008 – un apposito Regolamento in cui sono anche indicate le modalità per la liquidazione e la corresponsione degli indennizzi
La previsione di un indennizzo, fa sorgere in capo all’ente parco una responsabilità di tipo contrattuale, in quanto, può dirsi contrattuale non solo la responsabilità che sorge nell’ipotesi in cui l’obbligo di prestazione derivi propriamente da un contratto, ma anche in ogni altra ipotesi in cui essa dipenda dall’inesatto adempimento di un’obbligazione preesistente, quale che ne sia la fonte. In tal senso, autorevole dottrina ha definito la qualificazione “contrattuale” come una sineddoche, in virtù del fatto che questo tipo di responsabilità ricorre più frequentemente in presenza di vincoli contrattuali inadempiuti, ma senza che ciò valga a circoscriverne la portata entro i limiti che il significato letterale di detta espressione potrebbe altrimenti suggerire (Cfr. Cass. Sezioni Unite 26 giugno 2007 n. 14712).
La conseguenza di ciò sul piano processuale non è di poco conto, in quanto pone a carico del danneggiante l’onere di fornire la prova della mancanza del nesso di causalità, mentre ricade in capo al danneggiato la sola prova del fatto costitutivo del diritto azionato.
Per gli eventuali danni non indennizzabili, la responsabilità del Parco si fonda sui principi generali stabiliti dall’art. 2043 c.c.; non potendosi applicare quelli previsti dall’art. 2052, proprio per la natura selvatica dei lupi.
Sulla base delle esposte argomentazioni, l’allevatore, che aveva ricevuto il rifiuto da parte dell’Ente di pagare il chiesto indennizzo (in quanto quest’ultimo riteneva che non fosse certa la natura dell’animale aggressore, potendosi trattare anche di “cani inselvatichiti” – non rientranti nella categoria della fauna selvatica, per cui è responsabile civile), agiva in giudizio – con il patrocinio del sottoscritto avvocato – dinanzi al Giudice di Pace di Sala Consilina; fornita la prova del presupposto (ossia che si trattasse effettivamente di lupi), il giudice adito, con sentenza n. 82 del 06.03.2019, confermando quanto innanzi (anche in diritto) ha condannato l’Ente a pagare il dovuto indennizzo all’allevatore.
Avv. Igino Cappelli